COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 19 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHEGGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – REAL PERUGIA DISPUTATA IL 30.09.2007 A SCHEGGIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 04.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 19 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHEGGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – REAL PERUGIA DISPUTATA IL 30.09.2007 A SCHEGGIA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 04.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FIORUCCI ADRIANO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro pur essendo stato regolarmente convocato. motivi della decisione - Dall’esame degli atti in possesso di questa Commissione appare chiaro il comportamento tenuto dal calciatore Fiorucci Adriano. Tuttavia la ricostruzione dell’accaduto può tenere conto anche di una probabile casualità determinata dalla rapidità in cui si è svolta l’ azione. - Per questo motivo, a parere di questa Commissione, la sanzione inflitta al calciatore Fiorucci Adriano dal G.S. può essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Scheggia, riduce la squalifica al calciatore Fiorucci Adriano a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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