COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO – SCHIAVO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO - SCHIAVO DISPUTATA IL 07.10.2007
A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Rellini Loriano per quattro giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
ecessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
legale rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro ha permesso di ricostruire esattamente il comportamento
tenuto dal giocatore Rellini Loriano, in occasione di un’ammonizione, che è stato
solamente offensivo nei confronti del direttore di gara. Dopo l’espulsione decretata il Rellini
sostava per brevissimo tempo presso la panchina e si allontanava pacificamente dal
terreno di gioco.
A parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta
in due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Schiavo, riduce la squalifica al
calciatore Rellini Loriano a due giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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