COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO – SCHIAVO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO - SCHIAVO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Rellini Loriano per quattro giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: ecessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro ha permesso di ricostruire esattamente il comportamento tenuto dal giocatore Rellini Loriano, in occasione di un’ammonizione, che è stato solamente offensivo nei confronti del direttore di gara. Dopo l’espulsione decretata il Rellini sostava per brevissimo tempo presso la panchina e si allontanava pacificamente dal terreno di gioco. A parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta in due giornate effettive di gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Schiavo, riduce la squalifica al calciatore Rellini Loriano a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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