COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS C. BALANZANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO PERUGIA – FORTIS C. BALANZANO DISPUTATA IL 06.10.2007 A PRETOLA DI PERUGIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 11.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS C. BALANZANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO PERUGIA – FORTIS C. BALANZANO DISPUTATA IL 06.10.2007 A PRETOLA DI PERUGIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 11.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Fatabbi Andrea per quattro giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il comportamento addebitato al calciatore Fatabbi Andrea ha trovato piena conferma in sede di audizione dell’arbitro della gara, il quale ha precisato che la spinta è stata data con forza e volontarietà e che l’intento del calciatore non era quella di richiamare la sua attenzione ma di dimostrare il proprio disappunto per l’ammonizione appena ricevuta. Ciò premesso questa Commissione ritiene congrua la squalifica inflitta dal G.S.. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Fortis C. Balanzano, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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