COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANICAROLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICAROLA – CORCIANO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PANICAROLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANICAROLA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PANICAROLA - CORCIANO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PANICAROLA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOCCI LORENZO PER CINQUE
GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara
seppur convocato regolarmente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore Tocci Lorenzo è stato
ammesso anche dalla stessa società reclamante. Tuttavia le minacce non si sono
consumate in alcun modo tant’è che il calciatore una volta sanzionato con la espulsione si
allontanava dal terreno di gioco senza provocare problemi.
Per quanto sopra la sanzione inflitta al calciatore Tocci Lorenzo può essere contenuta in
quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Panicarola, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Tocci Lorenzo a quattro giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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