COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE ED A.S.D. GS ALVIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. ALVIANO – MACCHIE DISPUTATA IL 14.10.2007 AD ALVIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDINI STEFANO PER QUATTRO GARE [A.S.D. MACCHIE]; •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SEPI MARCO PER QUATTRO GARE [A.S.D. GS ALVIANO];
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLE SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE ED A.S.D. GS
ALVIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. ALVIANO - MACCHIE DISPUTATA IL
14.10.2007 AD ALVIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 9 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO
17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDINI STEFANO PER QUATTRO
GARE [A.S.D. MACCHIE];
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SEPI MARCO PER QUATTRO GARE
[A.S.D. GS ALVIANO];
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Terni comminava le sanzione sopra riportate.
NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto le società reclamanti chiedevano la riduzione
delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara
seppur convocato regolarmente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Preliminarmente si dispone la riunione dei due reclami per connessione oggettiva.
La commissione, visti gli atti ufficiali di gara e sentito il presidente dell’A.S.D. GS Alviano
che ne aveva fatto richiesta, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Sepi Marco,
seppur censurabile, non ha assunto connotati di particolare violenza, ma ha indotto il
calciatore della A.S.D. Macchie Bernardini Stefano ad un accenno di reazione [tentata
testata] che non raggiungeva l’avversario. Alla luce di quanto sopra questa Commissione
ritiene equa contenere le squalifiche inflitte in tre giornate effettive di gara per i calciatori
Sepi Marco e Bernardini Stefano.
P.Q.M.
in accoglimento dei reclami proposti dalla A.S.D. GS Alviano ed la A.S.D. Macchie, riduce
le squalifiche inflitte ai calciatori Sepi Marco e Bernardini Stefano a tre giornate effettive
di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.
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