COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – POLISPORTIVA CAMPITELLO DISPUTATA IL 30.09.2007 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 7 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IORI FRANCESCO FINO AL 05.04.2008; •L’AMMENDA DI €. 500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. NESTOR CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – POLISPORTIVA CAMPITELLO DISPUTATA IL
30.09.2007 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 7 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
04.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IORI FRANCESCO FINO AL 05.04.2008;
•L’AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedevano la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dagli atti e dalle audizioni del direttore di gara e del rappresentante della società
reclamante questa Commissione ha potuto ricostruire in modo abbastanza chiaro i fatti
verificatesi in occasione dell’espulsione decretata dall’arbitro al calciatore della Nestor
Ricci Gabriele. Infatti al momento della segnalazione dell’espulsione del predetto
calciatore tutti i calciatori della Nestor si precipitavano intorno al direttore di gara per
chiedere spiegazioni. E’ in questo preciso momento, nella concitazione, che il calciatore
Iori Francesco, spintonato dai propri compagni, perdeva l’equilibrio ed urtava con la
propria gamba, involontariamente, il polpaccio dell’arbitro.
A questo punto veniva decretata l’espulsione dello Iori; lo stesso calciatore protestava
vivacemente cercando di spiegare l’accaduto ma veniva allontanato dai propri compagni.
Per questi motivi la Commissione ritiene equo sanzionare lo Iori Francesco solo per le
smisurate proteste riducendo pertanto la squalifica al 30.11.2007.
Per quanto riguarda i presunti cori razzisti va principalmente segnalato che il direttore di
gara, nel proprio referto, ha trascritto la sostituzione dal 1° minuto del secondo tempo del
calciatore nr. 9 Pelin Adrian Ionut della società Campitello, mentre lo stesso, invece, è
restato regolarmente in campo durante il secondo tempo. Ha addirittura segnato una rete
e nell’occasione probabilmente si è rivolto con gesti poco educati verso il pubblico di casa.
- cu 33/950 -
950
Per questi motivi appare equo contenere l’ammenda ad €. 200,00.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S.D. Nestor Calcio, riduce la squalifica inflitta
al calciatore Iori Francesco fino al 30.11.2007 e l’ammenda alla società S.S.D. Nestor
Calcio ad €. 200,00.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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