COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TODI – VOLUNTAS DISPUTATA IL 09.02.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TODI – VOLUNTAS DISPUTATA IL 09.02.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MILOTTA ANTONINO SAVIO FINO AL 31.12.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. - cu 75/2184 - ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dagli atti ufficiali della gara e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizione la condotta addebitata al sig. Milotta Antonino Savio è stata confermata in tutta la sua gravità; il calciatore ha infatti spintonato al petto per ben due volte l’arbitro, provocandogli lieve dolore e facendolo anche indietreggiare per alcuni metri. E’ altresì emerso che il Milotta è stato allontanato dall’arbitro solo grazie all’intervento di due compagni di squadra e dell’allenatore della squadra avversaria. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata alla gravità dell’episodio. P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla società A.D. Voluntas Calcio Spoleto. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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