COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA – GUARDEA DISPUTATA IL 17.02.2008 A S. MARIA DEGLI ANGELI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA - GUARDEA DISPUTATA IL 17.02.2008 A S. MARIA DEGLI ANGELI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER INIBIZIONE DIRIGENTE MAZZOLI MARCO FINO AL 30.06.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dagli atti ufficiali di gara e da quanto dichiarato dai reclamanti l’episodio risulta di minore gravità rispetto a quanto descritto nella motivazione del G.S.: dallo stesso referto dell’assistente dell’arbitro emerge infatti che quest’ultimo non è stato “strattonato con forza” dal Sig. Mazzoli Marco; risulta accertato invece che il dirigente dell’A.S.D. Angelana ha rivolto frasi offensive all’indirizzo dell’assistente medesimo. Per quanto sopra si ritiene eccessiva la sanzione irrogata dal G.S. che può essere limitata fino al 30.03.2008. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Angelana e per l’effetto riduce l’inibizione al dirigente Mazzoli Marco fino al 30.03.2008. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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