COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO – BOSICO DISPUTATA IL 09.02.2008 A CASTEL DELL’AQUILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 075 del 14/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA BOSICO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO - BOSICO DISPUTATA IL 09.02.2008 A CASTEL
DELL’AQUILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
•PER SQUALIFICA ALLENATORE DI MARTINO MAURO FINO AL 31.01.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla società Polisportiva Bosico avverso
la squalifica inflitta dal G.S. nei confronti del proprio allenatore Sig. Di Martino Mauro fino al
31.01.2009, pubblicato nel C.U. nr. 65 del 13.02.2008, risulta spedito a questa Commissione in
data 22.02.2008 e quindi fuori dal termine di giorni sette, decorrenti dal giorno successivo a quella
della pubblicazione nel suddetto C.U. cosi come previsto dall’art. 46 del Codice di Giustizia
Sportiva.
Tale inosservanza né preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve
essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Bosico.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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