COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE ESPOSITO ANTONIO DELLA SOCIETA’ PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – PETRIGNANO DISPUTATA IL 13.04.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE ESPOSITO ANTONIO DELLA SOCIETA’ PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – PETRIGNANO DISPUTATA IL 13.04.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Quanto riferito dal reclamante circa la provocazione subita da parte di un dirigente della squadra avversaria (Magnamacco Rinaldo) non trova conferma negli atti ufficiali, dai quali emerge unicamente un comportamento caratterizzato da reciproche offese e scambio di pugni e calci tra l’Esposito ed il Magnamacco. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il comportamento dell’Esposito debba essere valutato in misura equivalente rispetto a quello del Magnamacco e, conseguentemente, la sanzione ridotta fino al 30.09.2008. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto in proprio dal Sig. Esposito Massimo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.09.2008. •ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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