COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIGOR VALTOPINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR VALTOPINA – REAL VIRTUS DISPUTATA IL 20.04.2008 A VALTOPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIGOR VALTOPINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR VALTOPINA – REAL VIRTUS DISPUTATA IL 20.04.2008 A VALTOPINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ORNELLI DIEGO PER TRE GARE PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione ha permesso di ricostruire e soprattutto di ridimensionare il comportamento tenuto dal calciatore Ornelli Diego. In effetti all’atto dell’espulsione il calciatore, più che una vera e propria minaccia, ha reagito verbalmente in maniera impropria al provvedimento dell’arbitro. La sanzione può essere quindi ridotta a due giornate di gara. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società Vigor Valtopina e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Ornelli Diego a due giornate di gara. •ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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