COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE STEFANELLI RICCARDO DELLA SOCIETA’ M.A.R.R.A S.FELICIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PACIANO – M.A.R.R.A. S.FELICANO DISPUTATA IL 13.04.2008 A PACIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 093 del 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE STEFANELLI RICCARDO DELLA SOCIETA’ M.A.R.R.A S.FELICIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PACIANO – M.A.R.R.A. S.FELICANO DISPUTATA IL 13.04.2008 A PACIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio dal calciatore Stefanelli, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione ha permesso di ricostruire puntualmente e soprattutto di ridimensionare il comportamento tenuto dal calciatore Stefanelli Riccardo rispetto a quanto riportato nella motivazione del G.S.. In effetti non si è verificata una rissa sugli spalti ma una lite verbale che non ha coinvolto direttamente il calciatore; quest’ultimo si è allontanato impropriamente dal terreno di gioco per andare a prendere le difese della fidanzata, la quale si trovava in difficoltà poiché circondata da alcuni sostenitori della squadra avversaria che la minacciavano. Per questi motivi la Commissione ritiene che la sanzione possa essere ridotta fino al 16.05.2008. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto in proprio dal calciatore Stefanelli Riccardo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta allo stesso fino al 16.05.2008. •ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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