COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – NUOVA MAROSO / BASTIA – DISPUTATA IL 29.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
NUOVA MAROSO / BASTIA - DISPUTATA IL 29.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CATANA STEFANO FINO AL 28.05.09.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del
calciatore Catana Stefano, il quale ha pronunciato una frase offensiva nei confronti del direttore di gara
spingendolo in dietro con il palmo della mano aperta.
L’arbitro ha tuttavia chiarito che non si è trattato di un episodio violento, tanto che non ha avvertito né dolore
né fastidio.
Alla luce di ciò si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Catana Stefano nella squalifica fino al
15.05.2009.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Nuova Maroso, riduce la squalifica inflitta al calciatore
Catana Stefano fino al 15.05.2009.
•DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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