COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI FASCIA “B” (DELEGAZIONE DI PERUGIA) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – NESTOR / SAN MARCO JUVENTINA – DISPUTATA IL 21.03.2009 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI FASCIA “B”
(DELEGAZIONE DI PERUGIA)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
NESTOR / SAN MARCO JUVENTINA - DISPUTATA IL 21.03.2009 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO
25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE DI GIANNANTONIO MARCO FINO AL 25.05.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento offensivo
tenuto dal Sig. Di Giannantonio Marco, allenatore della società San Marco Juventina, a fine gara; ha chiarito
però che il Di Giannantonio, si è avvicinato limitandosi a chiedere dei chiarimenti senza però aver avuto con lo
stesso alcun contatto fisico.
La sanzione inflitta al suddetto dal G.S. va pertanto ridimensionata e contenuta nella squalifica fino al
25.04.2009 apparendo equa e proporzionata.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD San Marco Juventina, riduce la squalifica inflitta
all’allenatore Di Giannantonio Marco fino al 25.04.2009.
•DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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