COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI FASCIA “B” (DELEGAZIONE DI PERUGIA) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – NESTOR / SAN MARCO JUVENTINA – DISPUTATA IL 21.03.2009 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI FASCIA “B” (DELEGAZIONE DI PERUGIA) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – NESTOR / SAN MARCO JUVENTINA - DISPUTATA IL 21.03.2009 A MARSCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE DI GIANNANTONIO MARCO FINO AL 25.05.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento offensivo tenuto dal Sig. Di Giannantonio Marco, allenatore della società San Marco Juventina, a fine gara; ha chiarito però che il Di Giannantonio, si è avvicinato limitandosi a chiedere dei chiarimenti senza però aver avuto con lo stesso alcun contatto fisico. La sanzione inflitta al suddetto dal G.S. va pertanto ridimensionata e contenuta nella squalifica fino al 25.04.2009 apparendo equa e proporzionata. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD San Marco Juventina, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Di Giannantonio Marco fino al 25.04.2009. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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