COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 24/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MADONNA ALTA / SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 05.04.2009 A PIAN DI MASSIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE BISIGNANO MARCO FINO AL 31.12.2009.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 24/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MADONNA ALTA / SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 05.04.2009 A PIAN DI MASSIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE BISIGNANO MARCO FINO AL 31.12.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il comportamento posto in essere dal calciatore Bisignano è consistito unicamente in un colpetto alla spalla inferto dal calciatore all’arbitro stesso all’unico fine di richiamare la sua attenzione, dopo di ché il calciatore ha insultato l’arbitro. Il direttore di gara ha ulteriormente precisato che il termine “condotta violenta” utilizzato nel referto di gara era riferita a violenza di tipo esclusivamente verbale. Sulla base di tali precisazioni, la Commissione rileva che i fatti posti in essere dal calciatore integrano esclusivamente gli estremi dell’atteggiamento offensivo ed irriguardoso e quindi si ritiene equa la sanzione della squalifica fino al 15.05.2009. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Madonna Alta, riduce la squalifica a carico del calciatore Bisignano Marco fino al 15.05.2009. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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