COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 24/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – S. ERMINIO MONTEBAGNOLO / NUOVA CASTELTODINO – DISPUTATA IL 29.03.2009 A PONTE VALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA CAMPO PER GARE NR.1 – PER AMMENDA DI €. 800,00. – PER SQUALIFICA CALCIATORE AVELLINI FRANCESCO FINO AL 30.06.2009; – PER SQUALIFICA CALCIATORE BISTONI ANDREA FINO AL 30.06.2009.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 24/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – S. ERMINIO MONTEBAGNOLO / NUOVA CASTELTODINO - DISPUTATA IL 29.03.2009 A PONTE VALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA CAMPO PER GARE NR.1 - PER AMMENDA DI €. 800,00. - PER SQUALIFICA CALCIATORE AVELLINI FRANCESCO FINO AL 30.06.2009; - PER SQUALIFICA CALCIATORE BISTONI ANDREA FINO AL 30.06.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica del campo di giuoco per una giornata ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, che, come noto, consente l’impugnazione della squalifica del campo superiore ad una giornate di gara. In sede di audizione l’arbitro ha ricostruito puntualmente lo svolgimento dei fatti descritti nel referto precisando, in particolare che il calciatore Avellini Francesco si trovava più distante da lui e che costui ha tenuto una condotta istigatoria nei confronti del pubblico più blanda rispetto al calciatore Bistoni Andrea; l’arbitro ha comunque ribadito che nessuno dei due ha inveito direttamente nei suoi confronti. Per quanto concerne la posizione della società, il direttore di gara ha precisato che, successivamente all’aggressione subita, il Presidente Pannacci ed un consigliere del S.Erminio Montebagnolo si sono frapposti tra lui ed i sostenitori evitando ulteriori contatti; in un secondo momento costoro hanno accompagnato l’arbitro all’autovettura consentendogli di allontanarsi tranquillamente. Alla luce di ciò si ritiene congruo ridurre la squalifica del calciatore Avellini Francesco fino al 15.05.2009 e contenere la sanzione dell’ammenda in €. 500,00. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.Erminio Montebagnolo, riduce la squalifica a carico del calciatore Avellini Francesco fino al 15.05.2009; riduce l’ammenda a carico della società ad €.500,00. Dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica del campo di giuoco per una giornata ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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