COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 30/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : _ Sig. Scarpelli Gianmarco, calciatore tesserato per la Società U.S. Montegabbione; _ Sig. Montagnolo Gianluca, dirigente U.S. Montegabbione; _ la società U.S. Montegabbione.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 30/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
nei confronti di :
_ Sig. Scarpelli Gianmarco, calciatore tesserato per la Società U.S. Montegabbione;
_ Sig. Montagnolo Gianluca, dirigente U.S. Montegabbione;
_ la società U.S. Montegabbione.
per rispondere:
I primi due: delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 e 6 del C.G.S. e 7 comma
1 dello Statuto Federale.
La terza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S..
F A T T O
Con nota in data 8.4.2009 il CRU ha trasmesso alla Procura Federale la decisione assunta in pari
data dal G.S. Territoriale in merito al reclamo proposto dalla ASD Ponte della Pietra in ordine alla
gara Montegabbione - Ponte della Pietra valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B
disputata il 29.3.2009.
- La Procura Federale, dall’esame della documentazione allegata alla predetta nota, ha rilevato
che il calciatore Gianmarco Scarpelli ha preso parte ad altre dieci gare valevoli per il suddetto
Campionato in posizione irregolare in quanto vincolatosi per la U.S. Montegabbione
solamente dal 31.3.2009.
Sulla base di ciò la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Gianmarco
Scarpelli, il dirigente della U.S. Montegabbione Sig. Gianluca Montagnolo e la Società U.S.
Montegabbione per rispondere delle violazioni descritte in epigrafe.
- Alla seduta del 30.4.2009 erano presenti il rappresentante della Procura Federale, tutti gli
incolpati ed il loro difensore i quali concludevano come in atti.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Commissione rileva la inammissibilità del reclamo proposto dalla Società
nell’ambito della memoria difensiva depositata il 24.4.2009 avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo relativo alla gara Ponte della Pietra - Montegabbione.
Detta questione, infatti, avrebbe dovuto essere proposta nei tempi e nelle forme ai sensi dell’art.
46 del Codice di Giustizia Sportiva e non già, appunto, nell’ambito del presente procedimento.
Ciò premesso si rileva che nessun dubbio è consentito avere in ordine alla sussistenza dei fatti
attribuiti ai singoli incolpati atteso che gli stessi risultano emergere documentalmente.
Invero dalla stampa dell’archivio tesseramenti risulta che il giocatore Scarpelli Gianmarco è
tesserato per la Società U.S. Montegabbione solo dal 31.3.2009.
Dalla lista di trasferimento n. 149146 risulta altresì che il trasferimento del suddetto calciatore
dalla Società Pievese alla Società U.S. Montegabbione relativo alla stagione calcistica 2007/2008
aveva natura temporanea ed era pertanto valevole soltanto fino al termine della suddetta
stagione sportiva.
In sostanza è emerso che il calciatore Scarpelli Gianmarco, nella stagione sportiva 2008/2009 non
è stato tesserato per la Società Montegabbione fino al 31.3.2009, ma ciò nonostante, ha
partecipato, prima di tale data, alle dieci gare disputate dal Montegabbione analiticamente
descritte nell’atto di deferimento.
Considerato che, come è noto, l’ignoranza delle norme federali non può essere invocata quale
causa di giustificazione, così come è invece prospettato dai reclamanti, costoro devono essere
ritenuti responsabili dei fatti rispettivamente ascritti.
Considerate le circostanze emerse, si ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni :
- dieci punti di penalizzazione in classifica nei confronti della Soc. U.S. Montegabbione;
- Euro 2.000,00 di ammenda alla Soc. U.S. Montegabbione;
- squalifica di cinque giornate effettive di gara al calciatore Scarpelli Gianmarco;
- inibizione fino al 15.6.2009 nei confronti del dirigente Montagnolo Gianluca.
Tali sanzioni dovranno essere scontate fin dalla presente stagione sportiva.
- cu 109 /3186 -
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla gara Ponte della Pietra - Montegabbione del
29.3.2009;
- Infligge alla Soc. U.S. Montegabbione dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare fin
dalla presente stagione sportiva e l’ammenda di Euro 2.000,00;
- Infligge al calciatore Scarpelli Gianmarco la squalifica di cinque giornate effettive di gara;
- Infligge al dirigente Montagnolo Gianluca l’inibizione fino al 15.6.2009.
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