COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – MONTECORONA DISPUTATA IL 01.02.2009 A CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO -
MONTECORONA DISPUTATA IL 01.02.2009 A CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
- PER AMMENDA €. 1.000,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha sostanzialmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa gli
episodi verificatisi a fine gara. Considerato peraltro che alcuni dirigente della società Ellera risultano essersi
attivati nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente [bloccando l’uscita dallo
spogliatoio di altri calciatori], si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 700,00.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Ellera Calcio, riduce l’ammenda inflitta ad
€.700,00.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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