COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – PIETRALUNGHESE DISPUTATA IL 25.01.2009 A CERBARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUFELLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA - PIETRALUNGHESE DISPUTATA IL 25.01.2009 A CERBARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUFELLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che il calciatore Trufelli, espulso per doppia ammonizione, colpiva con una manata il cartellino mostratogli dall’arbitro stesso e lo offendeva. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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