COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – AGELLO DISPUTATA IL 01.02.2009 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FARNETI FLAVIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO -
AGELLO DISPUTATA IL 01.02.2009 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FARNETI FLAVIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato di aver visto il calciatore Farneti colpire alla testa a fine gara un giocatore avversario.
Considerato peraltro che detto colpo non risulta aver procurato alcun tipo di lesione, si ritiene equo
contenere la sanzione della squalifica per tre giornate di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Agello. Riduce a tre giornate la squalifica inflitta al
calciatore Farneti Flavio.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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