COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. DEA CUPRA – CASAMORCIA REGGIO DISPUTATA IL 04.02.2009 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 06.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTIONI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. DEA CUPRA
– CASAMORCIA REGGIO DISPUTATA IL 04.02.2009 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 06.02.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTIONI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Come emerge dallo stesso referto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara in sede di audizione,
non è stato il calciatore Mattioni Luca a “ prendere la bandierina del calcio d’angolo cercando di avventarsi
verso i tifosi della squadra avversaria”, in quanto tale comportamento è ascrivibile ad altro calciatore della
stessa squadra [ nr. 15 Urbani Cristian].
Ciò premesso il Mattioni è sanzionabile esclusivamente per l’espulsione conseguente alla doppia
ammonizione e quindi ad una giornata di squalifica.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Dea Cupra, riduce ad una giornata la sanzione della
squalifica a carico del calciatore Mattioni Luca.
Dispone la trasmissione degli atti al G.S. per quanto di competenza in merito al comportamento del
calciatore Urbani Cristian.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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