COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. DEA CUPRA – CASAMORCIA REGGIO DISPUTATA IL 04.02.2009 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 06.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTIONI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. DEA CUPRA – CASAMORCIA REGGIO DISPUTATA IL 04.02.2009 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 06.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MATTIONI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Come emerge dallo stesso referto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara in sede di audizione, non è stato il calciatore Mattioni Luca a “ prendere la bandierina del calcio d’angolo cercando di avventarsi verso i tifosi della squadra avversaria”, in quanto tale comportamento è ascrivibile ad altro calciatore della stessa squadra [ nr. 15 Urbani Cristian]. Ciò premesso il Mattioni è sanzionabile esclusivamente per l’espulsione conseguente alla doppia ammonizione e quindi ad una giornata di squalifica. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Dea Cupra, riduce ad una giornata la sanzione della squalifica a carico del calciatore Mattioni Luca. Dispone la trasmissione degli atti al G.S. per quanto di competenza in merito al comportamento del calciatore Urbani Cristian. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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