COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FULGIUNIUM – ORTANA DISPUTATA IL 01.02.2009 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TONI ALESSANDRO PER TRE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
FULGIUNIUM - ORTANA DISPUTATA IL 01.02.2009 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TONI ALESSANDRO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che il calciatore Toni Alessandro colpiva al volto un
calciatore della squadra avversaria.
La sanzione comminata dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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