COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVECCHIO – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 25.01.2009 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE FORTUNA PIETRO FINO AL 05.03.2009;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PONTEVECCHIO – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 25.01.2009 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE FORTUNA PIETRO FINO AL 05.03.2009;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento protestatario ed offensivo posto in essere dal Fortuna nei confronti del direttore di gara è
stato da quest’ultimo confermato in sede di audizione a questa Commissione. Si ritiene peraltro equo
contenere la sanzione nella inibizione fino al 25.02.2009.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.M. Juventina, riduce la sanzione nei confronti di
Fortuna Pietro nell’inibizione fino al 25.02.2009.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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