COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 08.02.2009 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE: ALUNNI PIERUCCI LUCA FINO AL 13.03.2009.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 08.02.2009 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE: ALUNNI PIERUCCI LUCA FINO AL 13.03.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del calciatore Alunni Pierucci, ribadendo come quest’ultimo lo spintonava in due occasioni protestando a seguito della convalida di una rete. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Umbertide.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it