COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 08.02.2009 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE: ALUNNI PIERUCCI LUCA FINO AL 13.03.2009.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE
TIBERIS – MADONNA ALTA DISPUTATA IL 08.02.2009 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE: ALUNNI PIERUCCI LUCA FINO AL 13.03.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento
del calciatore Alunni Pierucci, ribadendo come quest’ultimo lo spintonava in due occasioni protestando a
seguito della convalida di una rete. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Umbertide.
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