COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE PARRINI ANDREA DELLA SOCIETA’ PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 15.03.2009 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE PARRINI ANDREA DELLA SOCIETA’
PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL
15.03.2009 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, adducendo i seguenti motivi : eccessività
della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro..
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’audizione del direttore di gara è emerso che nessuna minaccia gli è stata rivolta dal
calciatore Parrini Andrea al momento dell’espulsione, essendo state invece confermate le altre
circostanze riportate nel referto di gara.
Alla luce di quanto sopra, appare congruo contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore
Parrini Andrea in tre giornate di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto in proprio dal Sig. Parrini Andrea, riduce la squalifica inflitta
al calciatore a tre giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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