COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare GORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – VIS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.03.2009 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MERLINI CRISTIAN PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
GORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
GRIFO CANNARA – VIS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.03.2009 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA)
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MERLINI CRISTIAN PER CINQUE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro..
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il
comportamento del calciatore Merlini Cristian, ribadendo come a fine gara quest’ultimo faceva il
gesto di lanciare una bottiglia di plastica attingendo l’arbitro stesso con uno schizzo d’acqua,
mentre, nel contempo, lo offendeva e minacciava.
Ferma restando la censurabilità dell’episodio, considerata l’assenza di un effettivo pregiudizio
all’integrità fisica del direttore di gara, si ritiene tuttavia equo contenere la sanzione a quattro
giornate di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.D. Grifo Cannara, riduce la squalifica inflitta
al calciatore Merlini Cristian a quattro giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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