COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare GORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – VIS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.03.2009 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MERLINI CRISTIAN PER CINQUE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare GORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – VIS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.03.2009 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MERLINI CRISTIAN PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del calciatore Merlini Cristian, ribadendo come a fine gara quest’ultimo faceva il gesto di lanciare una bottiglia di plastica attingendo l’arbitro stesso con uno schizzo d’acqua, mentre, nel contempo, lo offendeva e minacciava. Ferma restando la censurabilità dell’episodio, considerata l’assenza di un effettivo pregiudizio all’integrità fisica del direttore di gara, si ritiene tuttavia equo contenere la sanzione a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.D. Grifo Cannara, riduce la squalifica inflitta al calciatore Merlini Cristian a quattro giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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