COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA – SANGEMINI DISPUTATA IL 08.03.2009 A NORCIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LORENZONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA – SANGEMINI DISPUTATA IL 08.03.2009 A NORCIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LORENZONI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dall’audizione del direttore di gara è emerso che il calciatore ha effettivamente pronunciato le frasi offensive indicate nel referto ed ha anche spintonato l’arbitro, il quale tuttavia ha precisato di aver percepito soltanto un lieve dolore momentaneo e di non aver subito alcuna conseguenza da tale episodio. Alla luce di quanto sopra, appare congruo contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lorenzoni Matteo in cinque giornate di gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD San Gemini, riduce la squalifica inflitta al calciatore Lorenzoni Matteo a cinque giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it