• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL
NERA NARNI – LUGNANO DISPUTATA IL 21.03.2009 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
– PER L’AMMENDA DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALINI LUCA PER SETTE GIORNATE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO PER DUE GIORNATE DI
GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL
NERA NARNI - LUGNANO DISPUTATA IL 21.03.2009 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER L’AMMENDA DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALINI LUCA PER SETTE GIORNATE DI GARA;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO PER DUE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla
posizione del calciatore Stanzani Leonardo ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lett. a) del Codice di Giustizia
Sportiva, che, come noto, consente l’impugnazione delle sole squalifiche superiori a due giornate
di gara.
Deve, invece, essere confermata la sanzione dell’ammenda a carico della società. Il direttore
di gara ha, infatti, dichiarato di non aver potuto far constatare ai dirigenti della società ospitante i
danni alla propria autovettura riscontrati a fine gara stante l’assenza dei dirigenti stessi. Peraltro,
che detta autovettura abbia effettivamente subito dei danni [strisce sulla fiancata], risulta
confermato dalla denuncia presentata dall’arbitro stesso ai Carabinieri pochi minuti dopo aver
lasciato il terreno di gioco.
Per contro, il reclamo merita parziale accoglimento per quanto attiene alle squalifiche dei
giocatori Pasqualini e Boccoli. Entrambe le squalifiche appaiono infatti eccessive rispetto agli
episodi in contestazione (tenuto conto, quanto al Pasqualini, dell’assenza di apprezzabili danni
fisici all’ avversario colpito) e si ritiene pertanto equo ridurle, rispettivamente, a cinque e due
giornate di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Del Nera, riduce a cinque
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Pasqualini Luca ed a due giornate la squalifica
a carico di Boccoli Marco.
Dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica di Stanzani Leonardo.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
ALLIEVI PROVINCIALE
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Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL
NERA NARNI – LUGNANO DISPUTATA IL 21.03.2009 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
– PER L’AMMENDA DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALINI LUCA PER SETTE GIORNATE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA;
– PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO PER DUE GIORNATE DI
GARA."