COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA NARNI – LUGNANO DISPUTATA IL 21.03.2009 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER L’AMMENDA DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALINI LUCA PER SETTE GIORNATE DI GARA; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO PER DUE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA NARNI - LUGNANO DISPUTATA IL 21.03.2009 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER L’AMMENDA DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALINI LUCA PER SETTE GIORNATE DI GARA; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO PER TRE GIORNATE DI GARA; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO PER DUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla posizione del calciatore Stanzani Leonardo ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, che, come noto, consente l’impugnazione delle sole squalifiche superiori a due giornate di gara. Deve, invece, essere confermata la sanzione dell’ammenda a carico della società. Il direttore di gara ha, infatti, dichiarato di non aver potuto far constatare ai dirigenti della società ospitante i danni alla propria autovettura riscontrati a fine gara stante l’assenza dei dirigenti stessi. Peraltro, che detta autovettura abbia effettivamente subito dei danni [strisce sulla fiancata], risulta confermato dalla denuncia presentata dall’arbitro stesso ai Carabinieri pochi minuti dopo aver lasciato il terreno di gioco. Per contro, il reclamo merita parziale accoglimento per quanto attiene alle squalifiche dei giocatori Pasqualini e Boccoli. Entrambe le squalifiche appaiono infatti eccessive rispetto agli episodi in contestazione (tenuto conto, quanto al Pasqualini, dell’assenza di apprezzabili danni fisici all’ avversario colpito) e si ritiene pertanto equo ridurle, rispettivamente, a cinque e due giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Del Nera, riduce a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Pasqualini Luca ed a due giornate la squalifica a carico di Boccoli Marco. Dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica di Stanzani Leonardo. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO. ALLIEVI PROVINCIALE
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it