COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare legazione Distrettuale di Foligno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.02.2009 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DELLA DELEGAZIONE SISTRETTUALE DI FOLIGNO DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PEZZELLA DOMENICO FINO AL 11.06.2009.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 03/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
legazione Distrettuale di Foligno)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PROFIAMMA – VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA IL 08.02.2009 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DELLA DELEGAZIONE SISTRETTUALE DI
FOLIGNO DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PEZZELLA DOMENICO FINO AL 11.06.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione dell’arbitro ha permesso di ricostruire puntualmente gli episodi addebitati al calciatore
Pezzella Domenico: costui si è reso responsabile di una condotta reiteratamente offensiva e
minacciosa nei confronti del direttore di gara, tenendo altresì un comportamento irriguardoso
lanciando la maglietta a terra al momento dell’espulsione. L’arbitro ha però precisato di non
essere stato strattonato, spiegando che il calciatore, in un gesto istintivo al momento
dell’estrazione del cartellino, ha afferrato la sua maglietta all’altezza del braccio senza tuttavia
attingerlo. Alla luce di ciò, appare congruo contenere la squalifica fino alla data 30.04.2009.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Profiamma, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Pezzella Domenico fino al 30.04.2009.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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