COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIRGILIO MOROSO – A.S. DERUTA – DISPUTATA IL 15.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €. 500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIRGILIO MOROSO
– A.S. DERUTA - DISPUTATA IL 15.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
- PER AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento di
alcuni calciatori della A.S. Deruta che, a fine gara, dopo essersi tolti la maglie al fine di impedire il loro
riconoscimento, lo insultavano e lo spintonavano ed inoltre danneggiavano la porta dello spogliatoio loro
assegnato.
La sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società appare congrua rispetto ai fatti contestati e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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