COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare TEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR SPOLETO / PRECI – DISPUTATA IL 07.03.2009 A BEROIDE DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANDREANI PAOLO FINO AL 01.03.2010.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
TEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR
SPOLETO / PRECI - DISPUTATA IL 07.03.2009 A BEROIDE DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANDREANI PAOLO FINO AL 01.03.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del
calciatore Andreani Paolo, il quale, dopo essere stato sostituito, si dirigeva verso la tribuna con l’intenzione
di aggredire alcuni sostenitori che lo stavano offendendo.
Dai chiarimenti forniti dall’arbitro stesso è peraltro emerso come, in realtà, il comportamento del
suddetto calciatore non ha determinato una “rissa generale”, bensì semplicemente una situazione di
momentanea tensione in tribuna alla quale seguiva un immediato ritorno alla normalità, senza nemmeno la
necessità di un intervento da parte delle forze dell’ordine presenti.
Ciò premesso si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Andreani Paolo nella squalifica fino
al 11.10.2009.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Vigor Spoleto, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Andreani Paolo fino al 11.10.2009.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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