COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare IORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PARLESCA – VIRTUS SAN GIUSTINO – DISPUTATA IL 31.01.2009 A PARLESCA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare IORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PARLESCA – VIRTUS SAN GIUSTINO - DISPUTATA IL 31.01.2009 A PARLESCA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONI SIMONE FINO AL 04.02.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento del calciatore Boni Simone descritto nel referto di gara è sicuramente censurabile. Considerata peraltro l’assenza di apprezzabili conseguenze lesive nei confronti del direttore di gara, questa Commissione ritiene equo ridurre la sanzione inflitta a detto calciatore nella squalifica fino al 31.10.2009. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus San Giustino, riduce la squalifica inflitta al calciatore Boni Simone fino al 31.10.2009. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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