COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE T.A.R. VILLAMARZANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 18 dell’11/12/2002 – Squalifica sino all’11/6/2006 giocatore Stoppa Riccardo – Divisione C/5 n – Campionato di Serie C/2

COMITATO REGIONALE VENETO - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE T.A.R. VILLAMARZANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 18 dell’11/12/2002 - Squalifica sino all’11/6/2006 giocatore Stoppa Riccardo - Divisione C/5 n - Campionato di Serie C/2 La Società T.A.R. Villamarzana ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 30/12/2002 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque, con la quale veniva assunta la squalifica sino all’11/6/2006 a carico del giocatore Stoppa Riccardo “perché dopo aver subito un’ammonizione, si scagliava contro l’arbitro prima insultandolo, poi tentando di colpirlo con un violento pugno al volto che questi parava con un istintivo gesto del braccio; successivamente tentava nuovamente di colpirlo al volto, ma non riusciva nel suo intento perché l’aggredito si riparava nuovamente con il braccio; veniva infine allontanato dai compagni mentre continuava ad insultarlo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo e non conforme al fatto avvenuto. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; reputato che il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro appare esauriente nella descrizione dei fatti oggetto del presente giudizio; che, pertanto, devesi ritenere acclarato come il giocatore Stoppa Riccardo abbia dapprima offeso il direttore di gara e poi tentato di colpire il medesimo prima con un violento pugno, successivamente con una manata, ambedue sferrati contro il volto; atteso che l’arbitro non ha riportato particolari conseguenze fisiche soltanto per essere riuscito a parare ambedue i colpi; valutata congrua la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società T.A.R. Villamarzana; · di confermare la squalifica a carico del giocatore Stoppa Riccardo sino all’11/6/2006; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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