COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SOSSANO Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Com. n. 12 del 25/9/02 – Squalifica per 4 giornate giocatore Zen David – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SOSSANO Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Com. n. 12 del 25/9/02 - Squalifica per 4 giornate giocatore Zen David - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Sossano ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 25/9/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al proprio giocatore Zen David “per gravi insulti rivolti a un giocatore avversario di colore”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua rispetto alla potenzialità e particolare lesività dell’offesa P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera · di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zen David; · di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Sossano. · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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