Comitato regionale veneto – Campionato Di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. NEGRARESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo C. R. Veneto di cui al Com. n. 16 del 16/10/02 – Ammenda alla Società di € 77,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Dalle Pezze David – Campionato di 1^ Categoria

Comitato regionale veneto – Campionato Di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 30 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. NEGRARESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo C. R. Veneto di cui al Com. n. 16 del 16/10/02 - Ammenda alla Società di € 77,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Dalle Pezze David - Campionato di 1^ Categoria La Società Negrarese Calcio ha proposto rituale reclamo avverso le deliberazioni in oggetto assunte dal Giudice Sportivo e pubblicate sul Com. Uff. n. 16 del 16/10/2002, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni : · ammenda di € 77,00 a carico della Società per “insistenti insulti e minacce all’arbitro per tutta la durata della gara e per il comportamento minaccioso dei propri sostenitori dopo la fine della stessa”; · squalifica per cinque giornate al proprio giocatore Dalle Pezze David “perché contestava l’arbitro insultandolo e dandogli una botta su un braccio costringendolo ad indietreggiare”. La Società reclamante asserisce che le pene inflitte appaiono eccessive. La C.D. dichiara preliminarmente improponibile il reclamo nella parte del reclamo riguardante il provvedimento dell’ammenda di € 77,00 e ciò ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce la non impugnabilità dei provvedimenti pecuniari non superiori a Lit. 300.000 (pari a € 155,00) per le Società partecipanti all’attività delle Divisioni della L.N.D. di 1^ Categoria. La Commissione Disciplinare, per quanto attiene il provvedimento di squalifica per cinque giornate a carico dei giocatore Dalle Pezze David valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esposto nel referto di gara; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1del C.G.S: ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Dalle Pezze David P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Negrarese Calcio; · di confermare la sanzione dell’ammenda di € 77,00 a carico della Società e la squalifica di cinque giornate nei confronti del giocatore Dalle Pezze David; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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