COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. AURORA MARCHESINO Avverso delibera Giudice Sportivo C. R. Veneto di cui al Com. n. 16 del 16/10/2002 – Squalifica sino al 30/6/2004 Giocatore Moretto Luca – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. AURORA MARCHESINO Avverso delibera Giudice Sportivo C. R. Veneto di cui al Com. n. 16 del 16/10/2002 - Squalifica sino al 30/6/2004 Giocatore Moretto Luca - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Aurora Marchesino ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione assunta dal Giudice Sportivo e pubblicata sul Comunicato n. 16 del 16/10/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 30/6/2004 al calciatore Moretto Luca “perché espulso per somma di ammonizioni, all’atto della notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro e gli sputava ripetutamente sul volto” La Società reclamante asserisce che l’episodio sopra descritto si deve attribuire non al giocatore Moretto Luca, bensì al calciatore Compri Paolo, che parimenti partecipava all’incontro. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente l’arbitro, che ha confermato di aver effettivamente scambiato, per errore, nel proprio rapporto, le persone di cui sopra; sentito il legale rappresentante della Società interessata; P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Aurora Marchesino; · di annullare la squalifica a carico del giocatore Moretto Luca; · di squalificare sino al 30/6/2004 il giocatore Compri Paolo; · la tassa reclamo non è stata versata.
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