COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara BEVILACQUA – VILLANOVESE del 10/11/ 2002 – PUNTO 4.1.3

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara BEVILACQUA - VILLANOVESE del 10/11/ 2002 - PUNTO 4.1.3 Danni alla vettura dell'Arbitro - Revoca da parte del G.S. di proprio provvedimento. Erronea interpretazione del fatto, sulla base anche di documentazione incompleta, ha fatto assumere al G.S. una decisione (Vedi Comunicato n. 21 del 13.11.2002) sfavorevole alla Società Bevilacqua (ritenuta responsabile del danno lamentato dall'Arbitro alla sua vettura). Pur se, nella specie, il danno è di entità modesta, dal momento che la Società Bevilacqua reclama giustizia, il G.S. - rilevato che l'Arbitro effettivamente non aveva nessun obbligo di accettare (ma anzi poteva rifiutarla) una sistemazione non consona per il proprio automezzo, non può che dichiarare la nullità del proprio provvedimento (contenuto nel Comunicato dianzi richiamato) e sciogliere di conseguenza la Società Bevilacqua da qualunque obbligo di risarcimento.
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