COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. FIORI BARP SOSPIROLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 dell’11/12/2002 – Squalifica per tre giornate giocatore D’Olif Massimo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. FIORI BARP SOSPIROLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 dell’11/12/2002 - Squalifica per tre giornate giocatore D’Olif Massimo - Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Fiori Barp Sospirolo ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 26 dell’11/12/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio calciatore D’Olif Massimo “per aver colpito con sputo/i il volto di un avversario”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel suo rapporto di gara; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società G.S. Fiori Bar Sospirolo; · di confermare la squalifica per tre giornate assunta nei confronti del calciatore D’Olif Massimo; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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