Comitato regionale veneto – Campionato Di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. OSPEDALETTO EUGANEO Avverso regolarità gara Badia Polesine – Ospedaletto Euganeo dell’11/12/2002 – Campionato di 1^ Categoria

Comitato regionale veneto – Campionato Di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 dell’8 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. OSPEDALETTO EUGANEO Avverso regolarità gara Badia Polesine - Ospedaletto Euganeo dell’11/12/2002 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Ospedaletto Euganeo ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bacchiega Alessandro (Badia Polesine). La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; dai quali è emerso che il calciatore Bacchiega Alessandro è stato squalificato per una giornata - per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni - dal Giudice Sportivo con delibera apparsa sul Com. Uff. n. 26 dell’11/12/2002; considerato che l’art. 17, 2° comma del C.G.S. espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”, fatte salve le ipotesi previste dal successivo comma 11° e dall’art. 41, comma 2° del C.G.S., che non attengono al caso di specie; ritenuto pertanto che la squalifica del giocatore Bacchiega non doveva essere scontata nella gara Badia Polesine-Ospedaletto Euganeo dell’11/12/2002, la cui regolarità appare evidente P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Ospedaletto Euganeo; · di omologare la gara con il risultato acquisito in campo : Badia Polesine - Ospedaletto Euganeo 1 - 0; · di disporre nei confronti dell’A.C. Ospedaletto Euganeo l’addebito della tassa reclamo non versata.
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