COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE SIG.BOZZA ANDREA – ALLENATORE U.C.SOLESINESE Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 13/11/2002 – Squalifica sino al 23 Dicembre 2002 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE SIG.BOZZA ANDREA - ALLENATORE U.C.SOLESINESE
Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 13/11/2002 - Squalifica sino al 23 Dicembre 2002 - Campionato di Promozione
Il Sig. Andrea Bozza - Allenatore della Società U.C. Solesinese - ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 13/11/2002, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 23/12/2002 “per avere, durante la gara, dagli spalti, in quanto inibito, offeso pesantemente l’arbitro assumendo, a fine incontro, un comportamento gravemente antiregolamentare”.
Il reclamante asserisce di non essere responsabile dei fatti ascrittigli.
La Commissione Disciplinare
sentito il Sig. Bozza Andrea il quale, assistito dal rappresentante delegato, ha dimesso memoria illustrativa;
sentito l’assistente ufficiale dell’arbitro dell’incontro Metaldent S.Paolo - Solesinese il quale ha confermato quanto rilasciato nel suo rapporto;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la ricostruzione dei fatti quale prospettata nel rapporto dell’assistente dell’arbitro è sostanzialmente plausibile sul piano della ricostruzione presuntiva, ma non fornisce al giudice un elemento oggettivo idoneo a fondare la certezza della corrispondenza tra il soggetto autore dei fatti ascritti e l’odierno reclamante Bozza Andrea;
ritenuto peraltro che dal rapporto arbitrale e dal già richiamato rapporto dell’assistente all’arbitro, emerge con assoluta certezza il comportamento antiregolamentare ed offensivo tenuto nel corso ed al termine della gara da un sostenitore della Solesinese, da ritenersi - per quanto sopra - non meglio identificabile;
visti gli articoli 13, 32 3° e 4° comma, seconda parte del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di riformare la decisione impugnata, revocando l’inibizione comminata a carico del Sig. Bozza Andrea;
· di infliggere alla Società U.C. Solesinese l’ammenda di € 100,00 per il comportamento ingiurioso e antiregolamentare di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro durante ed al termine della gara.
· La tassa reclamo non versata.
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