COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commisione Disciplinare – Opposizione A.C. Fiesso d’Artico Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 24 del 27/11/2002 – Squalifica per 4 giornate giocatore Brigo Roberto – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commisione Disciplinare - Opposizione A.C. Fiesso d’Artico Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 24 del 27/11/2002 - Squalifica per 4 giornate giocatore Brigo Roberto - Campionato di Promozione La Società A.C. Fiesso d’Artico ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n.24 del 27/11/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al proprio calciatore Brigo Roberto “per protesta violenta contro l’arbitro, mentre lo sospingeva leggermente all’indietro”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato il proprio rapporto, ulteriormente precisando di essere stato afferrato dal giocatore Brigo Roberto con entrambe le mani per i lembi della casacca ed in tal modo fatto indietreggiare; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Fiesso d’Artico; · di confermare la squalifica di quattro giornate assunta nei confronti del calciatore Brigo Roberto; · di disporre l’introito della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it