COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT – Decisioni del Giudice Sportivo: Gara AZZURRA TERRADURA – S.PIETRO IN VOLTA del 6/10/ 2002

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT - Decisioni del Giudice Sportivo: Gara AZZURRA TERRADURA - S.PIETRO IN VOLTA del 6/10/ 2002 Sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato. La Pol. Azzurra Terradura ha impugnato la validità del risultato della gara (nella quale è rimasta soccombente per 0-3) per avere, la Società avversaria, impiegato un giocatore sprovvisto di qualsiasi documento di identità e pertanto non esattamente identificabile dall'Arbitro, il quale ebbe ad ammetterlo al gioco soltanto a seguito di insistenti pressioni da parte della Società S.Pietro in Volta, la quale ebbe a rilasciare, sulla identità del giocatore, una dichiarazione sia all'Arbitro (che ebbe a dichiarare non sufficientemente idonea) che alla Soc. avversaria (senza che questa, a sua volta, avesse prodotto all'Arbitro alcuna riserva). Quanto sopra premesso : il G.S., considerato che il reclamo risulta improponibile per vizio di forma (mancando la prova dell'invio di copia del reclamo alla controparte); ritenuto che l'improponibilità del reclamo per vizio di forma, anche se la violazione commessa dalla A.C. S.Pietro in Volta è avvenuta nei confronti di norma fondamentale sulla organizzazione interna della FIGC (e cioè sulla identificazione dei giocatori) - la quale peraltro consente che la identificazione possa avvenire in sede di giudizio (art.7 n.7 del codice di Giustizia Sportiva) e non comporti la perdita della partita -, ha di fatto impedito l'instaurazione del giudizio e quindi non ha consentito la possibile identificazione del giocatore, o come individuato nella dichiarazione presentata all'Arbitro e alla Società avversaria oppure negata dalla avversaria, DELIBERA · il rigetto del reclamo (con addebito della tassa reclamo non versata) · convalidare il risultato della gara Azzurra Terradura-S.Pietro in Volta 0-3 · infliggere alla Società S.Pietro in Volta l'ammenda di € 103,00 per biasimevole comportamento scarsamente responsabile.
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