COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Decisioni del Giudice Sportivo: Campionato di Seconda categoria Gara S.EUSEBIO – MUSSOLENTE del 27/10/ 2002

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 6 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Decisioni del Giudice Sportivo: Campionato di Seconda categoria Gara S.EUSEBIO - MUSSOLENTE del 27/10/ 2002 Sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato. Rilevato che la Società Mussolente, con rituale reclamo, ha negato che la gara si sia conclusa regolarmente per essere stata privata - la reclamante - (per espulsione avvenuta al 40’ del secondo tempo per doppia ammonizione) del proprio giuocatore Bordignon Stefano (n.16) a causa di malaugurato equivoco commesso dall'Arbitro, il quale avrebbe erroneamente attribuito al giuocatore suddetto due ammonizioni che andavano entrambe riferite ad altro giuocatore e precisamente al giuocatore Bordignon Christian (n.18); considerato che l'Arbitro, al riguardo interpellato, non ha ritenuto di dare credito alle ragioni esposte dalla Società Mussolente nel reclamo (rese con manifesto accoramento per le conseguenze che la società ha prospettato derivanti da equivoco arbitrale) escludendo quindi che dal campo, per espulsione, sia uscito il giuocatore Bordignon Stefano (n. 16) e confermando, attenendosi al suo referto di gara, che ad uscire sia stato il giuocatore Bordignon Christian (n. 18); ciò premesso e considerato, il G.S., richiamate le norme regolamentari che attribuiscono alla versione dell'Arbitro valore privilegiato, non può assumere provvedimento, nella particolare fattispecie, diverso dal rigetto del reclamo - con addebito alla reclamante della tassa non versata - e, di conseguenza, non può che deliberare l'omologazione del risultato della gara (S. Eusebio - Mussolente 2 - 1), confermando a carico del giuocatore Bordignon Christian - punibile per i fatti indisciplinati a lui ascritti dall'Arbitro e risultanti dal rapporto di gara dello stesso - la squalifica per una gara (già scontata).
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