COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commisione Disciplinare – Opposizione A.C. Union Maser Avverso regolarità gara Ardita Moriago – Union Maser dell’1/12/2002 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 11 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commisione Disciplinare - Opposizione A.C. Union Maser Avverso regolarità gara Ardita Moriago - Union Maser dell’1/12/2002 - Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Union Maser ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Vettor Dino (Ardita Moriago) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Vettor Dino era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, secondo quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 24 del 27/11/2002; letta la memoria difensiva presentata dalla Società Ardita Moriago, nella quale si evidenzia come il calciatore avesse scontato la squalifica in una gara di recupero disputata il giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale di cui sopra; considerato che l’art. 17, 2° comma del C.G.S. espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”; fatte salve le ipotesi previste dal successivo comma 11° e dall’art. 41, comma 2° del C.G.S., che non attengono al caso di specie; ritenuto pertanto che la squalifica del giocatore Vettor doveva essere scontata nella gara dell’1/12/2002, la cui regolarità è stata tempestivamente impugnata dall’A.C. Union Maser P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Union Maser, infliggendo alla Società Ardita Moriago la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5°/a del C.G.S.; · di infliggere alla Società A.C. Ardita Moriago la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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