COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.C. QUINTO VICENTINO Avverso regolarità gara Ospedaletto-Quinto Vicentino del 6/10/2002 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.C. QUINTO VICENTINO Avverso regolarità gara Ospedaletto-Quinto Vicentino del 6/10/2002 - Campionato di 3^ Categoria La Società Quinto Vicentino ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, denunciando la partecipazione irregolare del calciatore Spiller Marco (Ospedaletto) perché squalificato. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali ed esperiti i necessari accertamenti, ha rilevato che il giocatore Spiller Marco - tesserato per altra Società - era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica assunto nella scorsa stagione sportiva nel Campionato Juniores, secondo quanto pubblicato nel Comunicato del Comitato Provinciale di Vicenza n. 41 del 24/4/2002, riportato successivamente dallo stesso Comitato Provinciale nell’allegato del Com. n. 50 del 27/6/2002. La Società Ospedaletto non ha presentato controdeduzione alcuna. P.Q.M. la Commissione Disciplinare visto l’art. 17, VI comma del Codice di Giustizia Sportiva delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Quinto Vicentino; · di infliggere alla Società Ospedaletto la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata. La Commissione Disciplinare, delibera inoltre di infliggere alla Società Ospedaletto la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato.
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