COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CADONEGHE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com. n. 17 del 5/11/2002 Squalifica per 3 giornate giocatore Carraro Marco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. CADONEGHE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com. n. 17 del 5/11/2002 Squalifica per 3 giornate giocatore Carraro Marco - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Cadoneghe ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 5/11/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio calciatore Carraro Marco perché “dopo la convalida di una rete alla squadra avversaria strattonava con forza in segno di protesta, la maglia dell’arbitro proferendo frasi blasfeme e gravemente offensive nei suoi confronti”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dall’U.S. Cadoneghe; · di confermare la squalifica per tre giornate assunta nei confronti del calciatore Carraro Marco; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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