COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. RECOARO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 19 del 13/11/2002 – Squalifica per cinque giornate giocatore Tomasi Davide – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. RECOARO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 19 del 13/11/2002 - Squalifica per cinque giornate giocatore Tomasi Davide - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Recoaro ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 13/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Tomasi Davide perché ”dopo l’espulsione, in segno di stizza, gettava il pallone con le mani sul petto del direttore di gara”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto al sopracitato calciatore appare eccessivo in relazione al fatto commesso. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il reclamante sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha chiarito di essere stato colpito dal pallone, lanciato dal giocatore, in seguito ad un gesto di stizza e palesemente senza alcuna intenzione violenta; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione da infliggere in concreto appare meno grave di quella comminata, atteso il parziale ridimensionamento dei fatti, P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società A.C. Recoaro; · di ridurre la squalifica a carico del giocatore Tomasi Davide a quattro giornate effettive di gara; · la tassa reclamo non è stata versata.
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