COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. PONTECCHIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 del 27/11/2002 – Squalifica giocatore Favaro Paolo sino al 15/1/2003 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 18 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. PONTECCHIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 del 27/11/2002 - Squalifica giocatore Favaro Paolo sino al 15/1/2003 - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Pontecchio ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 27/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 15/1/2003 al calciatore Favaro Paolo “perché a fine gara, trattenuto dai compagni, spingeva con le nocche delle mani l’arbitro al petto facendolo indietreggiare e procurandogli dolore. Allontanato dai compagni offendeva e minacciava il direttore di gara”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto al sopracitato calciatore appare eccessivo e non conforme ai fatti commessi. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; convocato il legale rappresentante della Società opponente; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto riportato sia nel referto che nel supplemento del rapporto di gara; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società A.C. Pontecchio; · di confermare la squalifica sino al 15/1/2003 inflitta a carico del giocatore Favaro Paolo; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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